

PIF
Product Information File
Documentazione Informativa sul Prodotto
Che cos'è il PIF?
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Per sapere di cosa si tratta bisogna fare riferimento all’art.11 del Regolamento 1223/09, dove è previsto che: “Quando un prodotto cosmetico è immesso sul mercato, la persona responsabile tiene una documentazione informativa su di esso, e si elencano le parti che lo devono comporre.” Il PIF non è una novità introdotta dal Regolamento n.1223/09 ma costituisce l’evoluzione del fascicolo informativo del prodotto, il cd. dossier, di cui all’art. 10-ter della Legge 713/1986, introdotto con il D.Lgs. 24.4.1997 n.126.
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L’obbligo di tenere un fascicolo informativo per ciascun prodotto immesso sul mercato trova ragione nella necessità di garantire la sicurezza del prodotto cosmetico: “I prodotti cosmetici devono essere fabbricati, manipolati, confezionati e venduti in modo tale da non causare danni alla salute umana se usati nelle normali o ragionevolmente prevedibili condizioni d’uso".
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Il fascicolo come supporto per la sicurezza del prodotto deve essere visto in un’ottica dinamica, di continuo adeguamento e aggiornamento, non come un adempimento che si esaurisca con l’immissione sul mercato del prodotto. Poiché il PIF è stato concepito come lo scrigno dove sono riposte e conservate tutte le informazioni relative al cosmetico, comprese informazioni che devono giustificare ogni decisione riguardante la vita del prodotto, è comprensibile che la formazione del PIF e la sua conservazione siano state poste a carico della persona responsabile. In questo modo, indipendentemente dal fatto che la persona responsabile sia o meno il produttore eeffettivo, e abbia o meno partecipato attivamente alla genesi del prodotto, il Regolamento vuole che il titolare del cosmetico abbia il controllo della documentazione e possa disporne per assumere ogni decisione relativa alla vita del cosmetico.
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È significativo, a questo riguardo, che la norma prevede che la documentazione sia conservata, per tutta la vita del cosmetico e fino a dieci anni dopo la immissione in commercio dell’ultimo lotto, presso la sede della persona responsabile indicata sull’etichetta; anche questo indica come si vuole mettere l’accento sul controllo che la persona responsabile, anche quando si occupi del prodotto da un punto di vista commerciale, deve avere su tutti i dati e le prove relative al cosmetico nella sua identità sostanziale.
L’art.10 del Regolamento dedicato alla valutazione della sicurezza, dopo aver ribadito che la persona responsabile garantisce che i prodotti cosmetici prima dell’immissione in commercio siano sottoposti alla valutazione della sicurezza, afferma che tale valutazione è eseguita da persone in possesso di diplomi o altri documenti attestanti qualifiche formali ottenute in seguito al completamento di corsi universitari teorici e pratici in campo farmaceutico, tossicologico, medico o in discipline analoghe, o di corsi riconosciuti equivalenti da uno stato membro.
La relazione sulla sicurezza che costituisce il nucleo centrale della documentazione deve essere predisposta riportando tutti i punti elencati nell’allegato I del Reg. CE 1223/09, diviso a sua volta in due parti: la parte A che comprende le informazioni che devono essere reperite su materie prime e prodotto finito e la parte B che comprende le fase della valutazione vera e propria. Il PIF così come è stato concepito è strettamente legato al prodotto che viene presentato al
pubblico e quindi rileva non soltanto le caratteristiche sostanziali del prodotto ma anche la descrizione e le indicazioni che vengono date al consumatore.
È molto importante che si mantenga una corrispondenza tra il prodotto come è descritto nel PIF e quello che viene narrato a utilizzatori e consumatori attraverso l’etichettatura e la pubblicità. L’aderenza tra la presentazione che viene data del prodotto sul mercato ed i dati e le informazioni contenute nel PIF può essere fondamentale per la soluzione di molti problemi che possono riguardare il prodotto e le responsabilità in cui possono incorrere le persone responsabili, non solo nell’ambito dei casi relativi a danni da prodotto difettoso, che nella pratica si sono visti essere pochi, ma anche in quelli, ben numerosi, dei casi di pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole.